Guida in stato di ebbrezza, la legge paradosso che non conosci: più sei ubriaco e meno rischi | Purtroppo non è uno scherzo
Veramente più sei ubriaco e meno rischi secondo il Codice della Strada? È ora di fare chiarezza in merito al tema della guida in stato di ebbrezza.
C’è ancora molta confusione in merito al nuovo Codice della Strada e se vogliamo in merito proprio alla guida in stato di ebbrezza. Tralasciamo dunque gli altri articoli per il momento e concentriamoci su questo dettaglio.
“La Legge non ammette ignoranza” ed è vero, in quanto sono poche le persone che ad oggi la conoscono realmente. Molti si affidano al passaparola, ma non è così che funziona, per questo bisognerebbe sempre leggere le notizie da fonti ufficiali.
A tal proposito oggi vogliamo parlare di quella che è stata definita legge paradosso, per la quale si pensa che più sei ubriaco e meno rischi. Ma sarà veramente così? Facciamo chiarezza.
Il nuovo Codice della Strada in merito alla guida in stato di ebbrezza
In merito al nuovo Codice della Strada, si è parlato molto delle nuove strette inerenti alla guida in stato di ebbrezza. Sono cambiate le sanzioni per chi sfora con il tasso alcolemico in realtà ma non i limiti in quanto sono i medesimi dell’ordinanza vecchia. Con il nuovo decreto dunque, le punizioni sono:
- Con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro: il conducente riceverà una multa compresa tra 543€ e 2.170€ e la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi;
- Con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro: il conducente riceverà una multa compresa tra 800€ e 3200€, la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e la detenzione fino a 6 mesi;
- Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: il conducente riceverà una multa compresa tra 1500€ e 6000€, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la detenzione da 6 mesi a 1 anno.
Cosa dice la legge in merito all’archiviazione
Veramente più sei ubriaco e meno vieni punito? A quanto pare nella riforma che c’è stata nel 2015, c’era questo paradosso, come riportavano da laleggepertutti.it, in quanto: “le autorità continueranno a procedere penalmente, ma poi il giudice, valutata la sussistenza della tenuità della condotta (in base alla modalità della condotta, esiguità del pericolo e non abitualità del comportamento), dovrà optare per la non punibilità e l’archiviazione del procedimento…”. Si diceva dunque che l’unico disagio del guidatore era appunto la nomina dell’avvocato di ufficio, visto che la patente revocata gli sarebbe stata riconsegnata “per ordine del giudice”.
Purtroppo è tutto vero: è la Cassazione a esprimersi in merito con le sentenze 25 febbraio 2016, N. 13681 e 25 febbraio 2016, N. 13682, che sottolineano come “la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. (in quanto applicabile ad ogni reato che preveda una pena non superiore a cinque anni di reclusione e/o la sanzione pecuniaria) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza. Non è infatti incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati”. In questi casi vale il principio di diritto secondo cui occorre una “valutazione complessiva” delle modalità della condotta, della entità dell’offesa e della esiguità del danno e del pericolo. Tradotto: puoi essere sbronzo marcio e riuscire a ottenere la “tenuità dei fatti” se hai un buon avvocato.