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Tenere un’auto parcheggiata senza assicurazione non è consentito se la strada in cui è posizionata è aperta alla circolazione, anche se è privata
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione attraverso la sentenza 37851/2022 secondo la quale parcheggiare l’auto in un’area privata non esime il proprietario dall’obbligo assicurativo. Questo vale nel caso in cui l’area dove il veicolo è in sosta abbia una destinazione ad uso pubblico e dunque sia aperta alla circolazione.
La decisione è stata presa a seguito di una multa che è stata elevata ad un automobilista che aveva parcheggiato l’auto priva di assicurazione RCA in una strada privata. L’automobilista in questione, ricevuta la multa, ha deciso di opporsi, rivolgendosi al Giudice di Pace, che tuttavia ha respinto l’opposizione.
Anche la prima decisione del Giudice di Pace è stata impugnata dal sanzionato, ma il Giudice d’Appello ha riconfermato il giudizio emesso in primo grado perché la sosta in luogo privato non esime il proprietario dall’obbligo di assicurare il veicolo se la strada è aperta alla libera circolazione di altri autoveicoli.
Ed anche in terzo grado di giudizio il verdetto è rimasto lo stesso: la Corte ha respinto il ricorso del trasgressore soccombente. Per la Cassazione la valutazione fatta dai Giudici dell’appello è infatti corretta: dalla perizia effettuata sul luogo in cui l’auto si trovava in sosta, appariva chiaro che il luogo è aperto alla circolazione; pertanto, non è possibile contestare l’obbligo assicurativo.
La motivazione della sentenza
Secondo la sentenza la motivazione del rigetto della contestazione risiede nell’esigenza di avere una copertura assicurativa nel caso in cui il veicolo, nonostante sia in sosta, possa essere coinvolto in un sinistro stradale o sia addirittura causa dello stesso.
La definizione di strada infatti è una componente molto specifica che ha avuto un peso notevole nella decisione dei giudici rispetto alla contravvenzione ed al rigetto da parte del sanzionato.
La strada è sempre tale, che sia pubblica o privata
La definizione di strada comporta l’applicabilità del Codice della strada a prescindere dalla sua natura pubblica o privata, e dunque dalla proprietà di una determinata area. Al contrario è la destinazione ad uso pubblico dello spazio in oggetto a giustificarne la soggezione alle norme del Codice della Strada per ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
In sostanza, non c’è possibilità di vittoria in un caso come quello descritto, dal momento che una strada, che sia privata o pubblica, laddove aperta alla circolazione stradale delle automobili, non può essere considerata luogo esente dalla copertura assicurativa di una automobile parcheggiata.